Ci siamo mai chiesti che fine fanno le foto che pubblichiamo sul nostro profilo Facebook? Dove vanno a finire, chi le vede e chi eventualmente le utilizza?
E ancora: a chi appartiene la fotografia e il diritto d’autore in essa insito?
Tante domande per un argomento sovente sottovalutato eppure così attuale, proprio in un periodo in cui si condivide di tutto.
Al giorno d’oggi quasi mai stampiamo le nostre fotografie. Si assiste quasi alla loro smaterializzazione in un compulsivo tentativo di mettere tutto in vetrina.
Sembra addirittura che nell’epoca in cui il legislatore interviene ad affermare una tutela della privacy (GDPR 25.05.2016, entrato in vigore in Italia il 18.05.2018), si faccia di tutto per cancellarla, volontariamente o superficialmente che sia. Ma comunque cancellarla.
La visibilità
Il fotografo, sia esso amatoriale o professionista, assiste oggigiorno all’occasione unica di godere di una visibilità senza precedenti.
Certo, la rete è intasata da un numero imprecisato di informazioni che bombardano gli utenti, con il rischio di lasciar passare tanti dati senza neppure vederli.
Però è innegabile che si può utilizzare un canale, direi immediato, per far conoscere la propria opera creativa su tutto il pianeta.
Certamente la concorrenza è agguerrita, ma la potenzialità del mezzo davvero notevole.
E se da un lato si può contare, come detto, su uno strumento potente, dall’altro conviene conoscerlo a fondo, onde evitare sgradite sorprese.
La fotografia condivisa sui social
Che succede, per esempio, ad una fotografia condivisa su un social qualsiasi?
In effetti, a ben pensare, non è facilissimo seguire il percorso delle nostre fotografie sui social. Ma, a parte questo, a livello giuridico, come viene inquadrata questa ipotesi? I diritti d’autore vengono ceduti o no?
Tribunale di Roma 01.06.2015 n. 12076
Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 12076/2015 ha risposto di no, condannando una testata nazionale che aveva pubblicato delle foto di un giovane fotografo, dopo che questi le aveva condivise sul proprio profilo Facebook.
Il giornale, infatti, aveva dovuto risarcire il fotografo per danni morali e patrimoniali derivanti dall’indebito utilizzo delle sue fotografie semplici.
Sentenza importante, questa, che conferma in capo all’artista il mantenimento del diritto d’autore per le fotografie condivise sui social.
Come d’altronde confermato all’art. 2 delle “condizioni generali di contratto di Facebook”, si distingue tra contenuti semplici e altri contenuti, protetti da proprietà intellettuale. Mentre i primi sono passibili di liberto utilizzo, i secondi sono tutelati. E tra questi ultimi rientrano certamente le fotografie.
Titolarità del diritto d’autore
La titolarità della fotografia in capo al suo autore sarà certamente evidente quando nei suoi metadati sia contenuta l’indicazione del nome dell’autore.
Ma quando ciò non è dimostrabile, si ha la presunzione di titolarità nella semplice condivisione della fotografia sul proprio profilo Facebook, salvo prova contraria.
E’ importante, allora, domandarsi se può essere utile, per tutelare la titolarità del diritto d’autore in capo a un soggetto di una determinata fotografia, l’invio della stessa a mezzo PEC verso la propria casella di posta elettronica certificata. Una sorta di apposizione di timbro di data certa.
In conclusione
L’utente, quindi, in base alle “condizioni generali di contratto di Facebook” e in aderenza all’impostazione come emersa nella sentenza citata del Tribunale di Roma, cede a Facebook solo una licenza non esclusiva per l’utilizzo dei contenuti protetti da proprietà intellettuale.
Questa licenza è peraltro estesa anche a tutti i social network che con Facebook hanno accordi commerciali, validi finché l’utente non rimuove il contenuto o il proprio account.
Ma, si badi bene, si rischia in questo modo di non riuscire a sapere dove il proprio prodotto artistico finisce così come l’utilizzo che ne viene fatto.
Conviene, quindi, riflettere attentamente prima di condividere qualunque informazione in rete.