La Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore

Il diritto d’autore, disciplinato in Italia dalla Legge n. 633/41, da tempo è oggetto di studio e di regolamentazione da parte del legislatore europeo che ha emanato la Direttiva 2019/790.

Tra i vari interventi si segnala la direttiva 96/9/CE, seguita da altre cinque, fino alla più recente 2014/26/UE.

Ora analizziamo l’argomento alla luce della nuova direttiva 2019/790, che ha completato la precedente 2016/0280 cercando di superare alcune criticità riscontrate.

Aspetti fondanti della direttiva 2019/790

In un periodo in cui il mercato digitale sta divenendo sempre più importante, si è avvertita la necessità di un intervento a livello legislativo per regolamentare il suo uso.

La condivisione dei propri contenuti sui social, per esempio, ha fatto sì che nessuno sia in grado di stabilire dove finiscono e che uso se ne faccia degli stessi.

Proprio per far fronte a questo problema sempre più dilagante, il legislatore europeo ha deciso di intervenire facendo chiarezza.

Su questi presupposti è nata la Direttiva 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica le precedenti direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Sono diversi gli aspetti in essa contenuti e che andremo ad approfondire, in attesa che venga recepita dagli Stati membri entro il 6 giugno 2021, per entrare in vigore al loro interno dal giorno successivo.

La finalità della direttiva è indicata all’art. 1, ed è ravvisabile nell’armonizzazione delle regole sul diritto d’autore nel mercato interno.

In particolare, si è prevista una serie di agevolazioni per l’ottenimento di licenze (art. 12) che rendano possibile l’uso di beni soggetti a diritto d’autore da parte degli utilizzatori.

Aspetto fondamentale qui è proprio l’uso di opere soggette a diritto d’autore, e che potrebbe cambiare le dinamiche delle piattaforme informatiche.

Il riconoscimento del diritto d’autore

Innanzitutto, il legislatore vuole riconoscere al titolare del diritto d’autore valenza giuridica ed economica all’utilizzo che altri facciano delle sue opere.

Ma scendiamo più nel particolare.

Il titolare del diritto d’autore su un’opera, altrimenti detto colui che viene ritenuto autore di una certa opera, ha diritto ad un totale riconoscimento di questa investitura.

Cosa vuol dire in poche parole? Innanzitutto, che se si vuole tutelare la propria opera, è necessario ufficializzarne la titolarità.

E per far questo ci sono vari modi, più o meno giuridicamente forti.

Uno di questi è il deposito presso l’Ufficio OLAF della SIAE, dove per 10 anni vengono conservate le opere. Ma anche semplicemente, inviarsi le foto dalla propria pec sulla stessa certifica una paternità a partire dalla data della consegna.

Il progetto Rightcopy

Recentemente è stato avviato un progetto molto interessante, che consente la certificazione delle fotografie che vengono inviate al sito Rightcopy.eu.

La procedura è molto semplice: si invia la fotografia al sito e si riceve un certificato che attesta giorno e orario di invio da parte di chi si dichiari autore della stessa.

Ciò significa che da quel momento chiunque altro utilizzi quella fotografia, o deve dimostrare di esserne l’autore o ne sta facendo un uso improprio.

Una certificazione, quindi, che in prospettiva del prossimo recepimento della direttiva 2019/790 all’interno degli Stati membri, può essere un passaggio necessario.

Ritorniamo alla direttiva 2019/790

Chiusa questa importante parentesi, ritorniamo sul testo della direttiva 2019/790, che ci aiuterà a comprendere l’importanza del riconoscimento del diritto d’autore.

La tutela del titolare del diritto d’autore consente, infatti, che si limitino gli utilizzi non autorizzati delle proprie opere, anche da parte delle piattaforme informatiche.

In particolare, ci sono social, come Facebook, che nelle condizioni generali di contratto prevedono espressamente l’utilizzo di fotografie, in modalità gratuita, per finalità economiche, senza chiedere il preventivo consenso del titolare.

Sono pochi i fruitori che hanno approfondito questi aspetti, e in un certo senso la direttiva ha lo scopo di mettere ordine anche questo settore.

L’autore di un’opera che venga utilizzata da un utilizzatore ha diritto così ad una giusta remunerazione, soprattutto quando concede in licenza o trasferisce diritti di utilizzo esclusivo delle sue opere.

Pertanto, l’art. 18 della direttiva prevede che in ogni Stato membro sia garantita una ricompensa adeguata e proporzionata all’autore dell’opera utilizzata.

Scendendo più nel dettaglio, il legislatore riconosce l’obbligo di trasparenza, che si traduce in una comunicazione periodica agli autori circa lo sfruttamento delle opere.

Questo perchè riconoscendo all’art. 16 l’obbligo di remunerazione degli autori le cui opere sono utilizzate in rete, si forniscono i dettagli per le opportune verifiche.

Inoltre, in caso di controversia tra autore e utilizzatore delle opere, l’art. 21 prevede che gli Stati membri si dotino di un meccanismo di risoluzione ad hoc.

Unico caso di uso libero delle opere altrui è quando esiste una finalità scientifica, didattica o per la salvaguardia del patrimonio da parte di istituti atti a ciò.

Le pubblicazioni giornalistiche

L’art. 15 della direttiva disciplina, inoltre, i “diritti sulle pubblicazioni”, proteggendo in particolare la pubblicazione di carattere giornalistico, in caso di suo utilizzo online.

E’ il caso del rapporto tra le piattaforme informatiche e le testate giornalistiche online, cui le prime attingono per gli aggiornamenti sulle notizie.

Il “diritto sulle pubblicazioni”, quindi, potrebbe essere esercitato tramite l’introduzione di una “link tax“, ovvero un importo che le piattaforme di ricerca dovrebbero pagare alle testate giornalistiche.

Uniche eccezioni a questa tassa sarebbe il mero riferimento al link o l’utilizzo di minime parti del testo.

Pur mancando chiarezza sulla terminologia, si ritiene certamente che questa tax non possa neppure penalizzare l’ottimizzazione SEO, divenuta elemento indispensabile nella rete.

Al contrario, è innegabile che le piattaforme di ricerca, per poter condividere online i contenuti, necessitino di apposita autorizzazione da parte dei titolari dei diritti stessi.

Criticità della direttiva 2019/790

Non tutto è chiaro del dettato della direttiva in esame, e probabilmente interventi futuri saranno necessari per equilibrare gli adeguamenti.

In particolare, si ritiene necessaria una valutazione delle conseguenze dell’adeguata remunerazione ai titolai del diritto d’autore in capo alle piattaforme di aggregazione dati.

Inoltre, eventuali problematiche sul corretto funzionamento in ambito europeo delle piattaforme potrebbe portare alla sospensione del servizio, in attesa di chiarimenti.

Altra difficoltà sarà chiarire il concetto di “adeguata remunerazione” per utilizzi da parte di potenze economiche come Facebook e Google.

Ancora, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi automatizzati per la rimozione di contenuti protetti in caso di utilizzo impropri o non autorizzato.

Insomma, anche se è ancora presto per capire quali e quante saranno le difficoltà della piena attuazione della Direttiva n. 2019/790, sembra chiaro, però, che una forma di tutela sulle proprie opere fotografiche, e non solo, vada messa in atto.

La materia è delicata e richiede opportuno approfondimento, sovente personalizzato.

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