L’uso, sovente non ponderato, dei social sul web espone i fruitori al rischio di utilizzo non autorizzato delle proprie opere da parte di soggetti anonimi.
Il problema è tanto più avvertito quanto più il materiale che si va a condividere è di natura fotografica.
I dati forniti confermano una condivisione davvero elevata di fotografie in rete, senza peraltro aver l’esatta conoscenza dell’utilizzo effettuato da ciascun utente.
In altri termini, non si riesce a seguire l’andamento del materiale fotografico che si condivide in rete, aspetto che quasi mai si tiene in considerazione, ma che invece nasconde delle grosse insidie.
Il problema emerge soprattutto perchè non sempre si attribuisce adeguato valore al proprio lavoro, consentendo ad altri, genericamente individuati, di approfittarne.
In realtà, se si valuta l’enorme varietà di utilizzo delle fotografie che si può fare letteralmente sull’intero pianeta, riuscendo il più delle volte a far perdere le proprie tracce, indurrebbe a miglior considerazione e quindi utilizzo di quanto si va a condividere.
Differenza tra fotografia artistica e fotografia semplice
Il legislatore del 1941, con la Legge n. 633 sul “diritto d’autore”, aveva, all’art. 2 n. 7, riconosciuto valore creativo alle opere fotografiche che, come tali, godevano di piena tutela.
Si tenga presente che questo dettato legislativo è tuttora in vigore.
I requisiti richiesti perchè un’immagine sia ascrivibile a opera fotografica sono quelli tipici dell’opera dell’ingegno, ovvero della creatività e della novità.
Ciò significa che la fotografia deve contenere un qualcosa in più della semplice rappresentazione della realtà, mostrando, cioè, anche l’aspetto creativo del fotografo.
Per dirla con i giudici del Tribunale di Milano nella sentenza del 15.09.2015 n. 10279, l’aspetto creativo sarebbe rappresentato dall’accuratezza tecnica e espressività rinvenibili dalla visione della fotografia.
Rimanendo su questo aspetto, però, si evincono due orientamenti giurisprudenziali che definiscono il carattere dell’originalità.
Uno è più rigoroso nell’identificare la creatività, ravvisandola nello studio della luce, dell’inquadratura, della caratterizzazione degli elementi presenti, nella modulazione personale del tempo e dell’esposizione.
Un secondo orientamento, invece, abbassa il livello di creatività alla semplice fantasia e/o sensibilità del fotografo.
La sentenza del Tribunale di Catania del 24.11.2004 al riguardo indica il carattere della creatività nella fotografia se è presente la semplice vena personale dell’autore.
Si possono pubblicare foto altrui senza consenso?
Ma alla base di tutto sta la domanda se è possibile o meno pubblicare una fotografia senza averne il consenso dell’autore.
Innanzitutto si deve premettere che per avere il consenso dell’autore, questi deve essere inequivocabilmente associato alla fotografia.
Al riguardo, indubbiamente le caratteristiche richieste dall’art. 90 della legge sul “diritto d’autore”, per ricondurre la fotografia al suo autore, sono elencate in maniera esplicita.
Così, l’indicazione del nome e cognome, data dello scatto e nome di quanto ripreso individuano in modo certo la fotografia, ascrivendola al suo autore.
In questi casi un utilizzo non autorizzato di una fotografia è considerato un illecito.
Come tutelarsi da possibili abusi?
Premesso che tra le condizioni generali di contratto di Facebook è previsto l’utilizzo di fotografie senza il consenso dell’autore, esistono tuttavia alcuni accorgimenti da utilizzare e che conviene avere presenti.
Primo fra tutti è la riduzione della risoluzione delle nostre fotografie.
Ciò rende meno appetibile il materiale che condividiamo sui social da eventuali utilizzi non autorizzati.
Ma si può anche pensare di condividere il proprio materiale prima su un sito personale, per chi lo possiede, oppure, se si è convinti che il proprio lavoro sia apprezzabile, inviare una pec a se stessi con il proprio materiale allegato.
Questo avrebbe il valore paragonabile al timbro di data certa che una volta gli uffici postali apponevano a richiesta sui documenti ove occorresse certificare la data.
Considerando anche che in questi casi ci scontriamo con il diritto non solo italiano, ma anche di una serie di diritti esteri, e non ultimo di un diritto sovranazionale che non sempre è in linea con le impostazioni giuridiche italiane, conviene usare qualche precauzione.